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DECRETO CURA ITALIA SINTESI articoli da 5 a 46

In questo articolo si affrontano i seguenti argomenti:

  • MISURE SANITARIE
  • MISURE RELATIVE AD AMMORTIZZATORI SOCIALI
  • NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” sintesi degli artt. da 5 a 46

MISURE SANITARIE

Art. 5 Incentivi per la produzione e la fornitura dispositivi medici

Il commissario all’emergenza coronavirus è autorizzato a finanziamenti a fondo perduto ad imprese che fabbricano dispositivi medici.

A seguire l’art. 15 dispone misure straordinarie per la produzione e importazione ed immissione sul mercato di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

Art. 6 Requisizione in uso o in proprietà

Il Capo del Dipartimento alla protezione civile è autorizzato a requisire, a soggetti pubblici o privati, presidi sanitari e medico-chirurgici e beni mobili di qualsiasi tipo per un periodo di 6 mesi con indennizzo a favore del proprietario.

MISURE RELATIVE AD AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

 

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è prevista la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Art. 21 Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.

Art. 22 Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele  previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo sindacale necessario e previsto per le imprese con più di 5 dipendenti di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Le domande sono presentate alla regione, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

 

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Detta indennità spetta anche ai genitori iscritti alla Gestione separata INPE e alla gestione INPS (artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri) in misura regolata specificatamente (comma 3).

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

In alternativa alle prestazioni suddette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia; detto bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS.

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui alla legge n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

 

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Per detti periodi, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare con sorveglianza attiva.

Artt. 27 e 28 Indennità ai professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori autonomi

Ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (NO PROFESSIONISTI CON RELATIVA CASSA DI APPARTENENZA), ai Co.Co.Co, anch’essi iscritti alla Gestione separata, agli artigiani e commercianti autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali INPS, non titolari di pensioni è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo di € 600, esentasse, che verrà erogata dall’INPS previa domanda da presentarsi secondo modalità al momento non ancora disponibili. Sarà nostra cura presidiare l’argomento.

Art. 29 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Art. 34 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogatedall’INPS e dall’INAIL.

Art. 35 Disposizioni in materia di terzo settore

L’adeguamento degli statuti degli Enti del terzo settore e delle imprese sociali, ai sensi dell’artt. 17 e 101 Codice del Terzo Settore, è prorogato fino al 31 ottobre 2020.

Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, possono approvare i propri

 

bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Art. 37 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Art. 43 Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, l’Inail provvede a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Art. 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità per l’anno 2020.

 

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro, da adottare entro trenta giorni, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di dette indennità, da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

Art. 46 Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

 

Dal 17 marzo, per 60 giorni è precluso l’avvio delle procedure collettive e sono sospese quelle attualmente avviate. Per lo stesso periodo non è consentito risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamenti economici).

 

dott. Vittorio Molinari

dott. Monica De Sena

 

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