Circolari Fiscali

“Art Bonus” – Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

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La circolare dell’Agenzia delle Entrate  n.24 del 31/07/2014 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al c.d. “Art- Bonus”  ossia al credito d’imposta introdotto dal d.l. 83 del 31/05/2014, convertito nella legge n. 106 del 29/07/2014.

 Si riassumono di seguito i contenuti principali di questa agevolazione, consistente nell’attribuzione di un credito di imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in favore della cultura e dello spettacolo.

 

Per le fattispecie previste dall’“Art-Bonus” sono temporaneamente disapplicate le disposizioni:

detrazione del 19% ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. h) e i) del TUIR;

deducibilità dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 100 co. 2 lett. f) e g) del TUIR.

 

Oggetto del credito di imposta

 Il credito d’imposta riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, per interventi di:

  •  manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

 

Misura del credito di imposta

 Il credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014 e 2015, per i soggetti “solari”);
  • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti “solari”).

 

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusiva­mente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • tramite banca (es. bonifico);
  • tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
  • tramite me­diante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.Le erogazioni liberali effettuate in contanti non potranno pertanto usufruire dell’agevolazione in esame. 

Soggetti che possono usufruire del credito di imposta

 Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

 E’ ripartito per tutti in tre quote annuali di pari importo.

 Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla ripartizione “in tre quote annuali di pari importo” deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito.

 A seconda del tipo di soggetto che effettua le erogazioni liberali sono però previsti limiti e modalità di fruizione differenziati.

 

  1. Persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale

 In relazione alle persone fisiche, ossia tutti coloro che non svolgono attività di impresa, e agli enti che non svolgono attività commerciale, ossia enti non commerciali e società semplici, il credito d’im­posta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile.

Il credito di imposta viene pertanto evidenziato e utilizzato tramite la dichiarazione dei redditi, usufruendo della prima quota nell’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, riportando all’anno successivo l’eventuale parte di quota annua non utilizzata.

 

  1. Soggetti titolari di reddito d’impresa

 In relazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa (come definito da art.55 Tuir), il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

 Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si deve fare riferimento ai ricavi di cui agli artt. 85 e 57 del TUIR.

Il credito d’imposta in questo caso è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

 Come indicato nella circolare n.24  dall’Agenzia delle Entrate:

  • l’utilizzo in compensazione può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
  • la quota corrispondente ad un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
  • in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le moda­lità proprie del credito.

 

Limiti alla compensazione

 Al credito d’imposta in esame non si applicano

  • il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.
  •  il limite “generale” annuale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 pari ad Euro 700.000;
  • il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in presenza di debiti:
  1. iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti ese­cutivi emessi dall’1.10.2011;
  2. di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
  3. per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Adempimenti per i soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali

L’articolo in commento prevede, infine, che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mensilmente, l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero, fatte salve le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Lo Studio Commerciale Galena rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

 

Modena, 02/09/2014

Dott.ssa Silvia Libbra

 

 

Autore

  • Silvia Libbra

    Dottore Commercialista e Revisore Legale

    Silvia Libbra

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