Circolari Fiscali

IVA per cassa

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Dal 1° dicembre 2012 si potrà liquidare l’IVA sulla base del suo effettivo incasso (fatture di vendita) e pagamento (fatture di acquisto): è l’IVA per cassa.

Hanno diritto di esercitare tale opzione tutti i detentori di Partita IVA con un volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro. Sono escluse alcune categorie: imprese che applicano l’IVA con il sistema dell’inversione contabile (reverse charge), le imprese agricole e gli agriturismi, del commercio di beni usati, tabaccherie, edicole ed agenzie di viaggio.

L’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, mentre l’imposta relativa agli acquisti diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

L’IVA diviene esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, solo per le merci dal momento della consegna o spedizione indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Sulla fattura deve essere riportata la seguente dicitura: “IVA PER CASSA ai sensi dell’art.32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n.83”. La mancata indicazione non comporta il venir meno di tale diritto, né comporta sanzioni; vale il cosiddetto comportamento concludente.

Il cessionario o il committente che ricevono una fattura siffatta non subiscono alcuna modifica al diritto alla detraibilità immediata dell’imposta.

L’esercizio dell’opzione vincola il contribuente alla sua applicazione per almeno tre anni; se l’opzione è esercitata dal 1° dicembre il 2012 è considerato anno
intero; al termine dei tre anni, l’opzione è esercitabile di anno in anno. L’opzione dal 1° dicembre è consentita anche ai contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale dell’IVA.

In caso di incasso parziale, l’IVA diventa esigibile limitatamente al valore del corrispettivo incassato.

In caso di variazione in aumento della fattura emessa con IVA PER CASSA (nota di addebito), l’IVA relativa diventa esigibile a decorrere dalla fattura originaria.

In caso di variazione in diminuzione (nota di accredito), l’IVA diventa esigibile al momento dell’incasso o comunque dopo un anno, al pari della fattura originaria.

L’adozione dell’IVA PER CASSA non modifica nè la possibilità di emettere fatture “in sospensione”, cioè quelle emesse verso lo Stato e sue articolazioni, Enti locali, Camere di commercio, Università, Unità sanitarie e ospedali, ecc., né la relativa esigibilità al momento dell’incasso, senza limiti di tempo.

Il superamento del limite dei 2 milioni di euro fa venir meno l’opzione.

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Casistiche particolari

Clienti soggetti a procedure concorsuali: il limite di tempo di un anno non si applica per cessionari o committenti assoggettati da almeno un anno alle procedure concorsuali.

Limiti di tempo della detraibilità: la detraibilità delle fatture di acquisto può essere esercitata entro la dichiarazione IVA del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto: cioè al momento del pagamento della fattura o comunque dopo i primi 12 mesi.

Soggetti che esercitano sia attività escluse dall’opzione che attività comprese: questi soggetti hanno diritto ad utilizzare l’opzione dell’IVA PER CASSA.

P.S.: la mancata tempestività nelle indicazioni operative è dipesa dal fatto che l’Agenzia delle Entrate ha emesso la sua circolare n.44/E il 26 novembre u.s.

Vittorio Molinari

Autore

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