Circolari Fiscali

Regime semplificato Legge Stabilità 2015

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La legge di stabilità 2015 (Legge 23/12/2014 n.190) ha introdotto un nuovo regime forfettario che va a sostituire tutti i regimi agevolati (tre) al 31.12.2014 esistenti per i titolari di Partita Iva individuale.

Il regime forfettario ha abrogato con la sua introduzione:

  1. Regime delle nuove iniziative imprenditoriali ex legge 388/2000 articolo 13;
  2. Regime fiscale di vantaggio (minimi) ex Dl 98/2011 articolo 27;
  3. Regime contabile agevolato (ex – minimi) ex Dl 98/2011 articolo 27

 

Significa che dal 1 gennaio 2015 questi regimi non esistono più. E’ fatta salva però per i contribuenti che ad oggi si trovano in uno dei regimi agevolati la facoltà di rimanervi fino alla scadenza naturale.

 Di seguito presentiamo un riassunto schematico delle novità del regime.

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL REGIME, quindi sia per accedervi che per rimanervi:

  1.  Ricavi anno precedente non superiori a quanto stabilito nella tabella Soglia dei Codici Ateco, ragguagliato ad anno; qualora siano svolte più attività rientranti in codici Ateco differenti, si osserva il limite di ricavi più elevato – si veda la Tabella in fondo alla circolare – ;
  2. Spese per prestazioni di lavoro anno precedente non superiori a 5.000 Euro lordi;
  3. Beni strumentali posseduti (proprietà , locazione, noleggio, comodato) al 31 dicembre dell’anno precedente non superiori a 20.000 Euro; i beni ad uso promiscuo rilevano per il 50% dell’ammontare;
  4. Reddito dell’attività d’impresa o professionale non prevalente a quello eventualmente percepito come lavoratore dipendente o assimilato (prevalenza da verificare solo se la somma dei redditi eccede i 20.000 Euro) – si rileva che questo punto è stato aggiunto con un emendamento in quanto la bozza della legge non lo prevedeva.

 In presenza di tali condizioni il regime forfettario è il regime “naturale”, quindi non c’è bisogno di alcuna comunicazione; la comunicazione è invece necessaria per chi volesse usufruire della tassazione ordinaria.

SOGGETTI ESCLUSI:

  1.  Soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA (es. rivenditori di tabacchi, agricoltori, editoria, agenzie di viaggi…)
  2. Soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti nell’UE che producano in Italia almeno il 75% del proprio reddito;
  3. Soggetti che effettuano in via prevalente o esclusiva cessioni di fabbricati o porzioni di essi, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi
  4. Soggetti che detengano partecipazioni in società di persone, associazioni o quote di srl trasparenti.

VANTAGGI:

  1.  Il reddito da assoggettare ad imposta viene determinato mediante l’applicazione di una percentuale di redditività (che cambia a seconda del tipo di attività esercitata) ai ricavi; non rilevano pertanto ai fini delle imposte costi sostenuti, plusvalenze, sopravvenienze  -> semplificazione amministrativa
  2. L’imposta sostitutiva applicata al reddito come sopra determinato è del 15% -> aliquota bassa se confrontata con gli scaglioni ordinari di reddito Irpef
  3. Fatture emesse senza IVA né ritenuta d’acconto -> semplificazione nella gestione contabile e dichiarativa rimanendo solo gli obblighi legati ad operazioni con operatori non italiani.
  4. Possibilità di avere apporti di lavoro non superiori a 5.000 Euro, possibilità di effettuare cessioni all’estero -> ampliamento della platea dei soggetti che può accedere al regime agevolato
  5. Gli artigiani e i commercianti potranno scegliere se versare i contributi Inps in percentuale sul reddito o continuare a pagare un minimale annuo -> agevolazione contributiva
  6. Esclusione da dichiarazione Irap, Studi di Settore, Modello 770 -> semplificazione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate

SVANTAGGI:

  1. Le soglie di ricavi per poter accedere al regime semplificato sono assai variabili ed in alcuni casi molto penalizzanti : ad esempio la soglia di ricavi per i professionisti, intermediari del commercio, costruzioni e attività immobiliari è di 15.000 Euro -> per assurdo persone coi requisiti per aderire al regime dei minimi potrebbero essere escluse da questo nuovo regime
  2. Necessità per chi passa dal regime ordinario a quello forfettario di fare rettifica della detrazione Iva su rimanenze e beni strumentali entrati in funzione da meno di 4 anni -> costo per l’accesso
  3. Impossibilità di accedervi per coloro che abbiano un lavoro subordinato o parasubordinato prevalente e volessero “arrotondare” con una seconda attività con fatturato contenuto ma anche fiscalità ed adempimenti ridotti (tranne come già detto qualora la somma dei due non superi i 20.000 Euro)-> il cosiddetto “secondo lavoro” se svolto con Partita Iva è assoggettato alle ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Segnaliamo inoltre che per coloro che inizierebbero l’attività per la prima volta e abbiano i requisiti di novità (non aver svolto begli ultimi tre anni attività d’impresa o artistica, non svolgere mera prosecuzione di altra attività svolta in forma di lavoro dipendente o assimilato, aver rilevato un’attività altrui che abbia rispettato i limiti di ricavi) c’è la possibilità di ottenere per i primi tre anni una ulteriore riduzione di 1/3 del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva.

 

CONCLUSIONI:

 

Il regime forfetario come si vede presenta molte opportunità di risparmio in termini fiscali, burocratici, di costi amministrativi.

Riteniamo però importante evidenziare che una particolarità che lo differenzia sensibilmente rispetto ai regimi precedenti è che la valutazione della convenienza o meno di accedervi è molto “personalizzata”, dipendendo dal codice Ateco in cui l’attività svolta è ricompresa, dal coefficiente di redditività applicato, dalla situazione personale del contribuente (ammontare dei costi di acquisto medi, altri redditi, detrazioni per carichi di famiglia o altro), etcc…

 Si invitano pertanto i clienti interessati a contattare lo Studio per effettuare una valutazione caso per caso della    situazione personale.

 

TABELLA DEI LIMITI REDDITUALI E DEI CORRISPONDENTI COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’

I coefficienti ed i limiti di reddito per ogni attività lavorativa

  • Industrie alimentari e delle bevande (Codici ATECO 2007 10 – 11): limite reddituale euro 35.000, coefficiente 40%
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Codici ATECO 2007 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
  • Commercio ambulante di alimentari e bevande (Codici ATECO 2007 47.81): limite reddituale euro 30.000, coefficiente 40%
  • Commercio ambulante di altri prodotti (Codici ATECO 2007 47.82- 47.89): limite reddituale euro 20.000, coefficiente 54%
  • Costruzioni e attività immobiliari (Codici ATECO 2007 41 – 42 – 43 – 68): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 86%
  • Intermediari del commercio (Codici ATECO 2007 46.1): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 62%
  • Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (Codici ATECO 2007 55 -56): limite reddituale euro 40.000, coefficiente 40%
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari (Codici ATECO 2007 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): limite reddituale euro 15.000, coefficiente 78%
  • Altre attività economiche (Codici ATECO 2007 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 compreso – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – da 90 al codice 99 compreso): limite reddituale euro 20.000, coefficiente 67%

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

07.01.2015

Dott.ssa Silvia Libbra

Autore

  • Silvia Libbra

    Dottore Commercialista e Revisore Legale

    Silvia Libbra

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