News

DETRAZIONE I.V.A. nuovi termini e modalità

Dal 1° gennaio 2018 entra in vigore una nuova regola che gestisce il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti da parte di soggetti passivi di imposta, cioè a loro volta titolari di partita IVA e con attività che prevede l’assoggettamento IVA. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/2018 ci aiuta a non perderci in un bicchier d’acqua.

REGOLE GENERALI

Occorre premettere che si ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti sulla base di due condizioni concomitanti: l’esigibilità e il possesso della fattura di acquisto o della bolletta doganale.

L’Iva è esigibile:

  • per i beni, al momento della consegna o spedizione da parte del fornitore, oppure anteriormente vi è un anticipo sul pagamento cui consegue l’obbligo di emissione immediatata della fattura;
  • per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del o anteriormente qualora la fattura sia stata emessa anticipatamente.

Più semplicemente, possiamo affermare che il possesso della fattura o della bolletta doganale consente la detrazione dell’IVA; la vera novità nel diritto alla detrazione risiede nei tempi (riduzione a un anno dei termini temporali) e modalità di registrazione.

Le indicazioni operative che seguono valgono anche per le fatture con data 2018.

MODALITA’ OPERATIVE

 

Fatture di acquisto o bollette doganali con data 2017:

Fatture ricevute entro

Il 16 gennaio 2018

Fatture ricevute

tra Il 16 gennaio ed il 30 aprile 2018

Fatture ricevute

dopo il 30 aprile 2018

IVA Detraibile IVA Detraibile IVA Detraibile
Possono essere  registrate e concorrono alla liquidazione del mese di dicembre 2017[1] Possono essere registrate nel 2018 con modalità diversa dal normale per non concorrere alla liquidazione del mese di registrazione e vanno direttamente in Dichiarazione IVA relativa al 2017 Possono essere registrate nel 2018 e concorrono alla liquidazione del mese/trimestre in cui vengono registrate. Con estensione al 30/04/2019 seguendo le indicazioni del caso qui a fianco

Si noti il verbo “Possono“! Significa che, fermo restante il dovere di registrare le fatture di acquisto, queste possono essere registrate nei termini e modalità indicate.

Cosa si intende per modalità diversa dal normale? Le software house hanno predisposto due soluzioni sulla base della normativa:

  • un registro sezionale delle fatture di acquisto
  • o, in alternativa, utilizzare un codice identificativo che eslude l’importo dalla liquidazione del periodo (2018) per annotarlo direttamente in dichiarazione IVA per il 2017.

Come dimostrare la data di ricevimento della fattura? Si ha data certa ricevendo la fattura con raccomandata o PEC, oppure si ha una relativa buona dimostrazione quando si riceve con email, infine si ha una buona dimostrazione di avvenuto ricevimento con il protocollo: data e numero.

Le fatture 2017 ricevute dopo aprile 2019 non sono detraibili ai fini IVA e, se non rilevate in bilancio 2017 come fatture da ricevere, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito.

I soggetti IVA in ordinaria che adottano il regime “IVA per cassa” continuano a detrarre l’IVA secondo le regole proprie: detrazione solo dopo il pagamento della fattura.

[1] La Circ. 1/2018 afferma: “In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018

(termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti – adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica – difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.”

Normativa di riferimento:

Decreto I.V.A. – D.P.R 633/1972

art.19, comma 1, secondo periodo: «Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»

art.25 comma 1: «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali … omissis … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale é esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno»

Normativa Europea

I principi stabiliti dalla normativa comunitaria in tema di detrazione – recepiti dagli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972 – sono previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 167 e seguenti e 178 e seguenti della citata direttiva 2006/112/CE.

L’articolo 167 prevede che il diritto alla detrazione nasce

“quando l’imposta detraibile diventa esigibile”, vale a dire nel momento in cui si realizzano le condizioni di leggenecessarie (i.e. “fatto generatore dell’imposta”) affinchè l’erario possa far valere, nei confronti del debitore il diritto al pagamento dell’imposta (i.e. “esigibilità dell’imposta”).

Il successivo articolo 168 prevede, come ulteriore condizione cui è subordinato l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi e sulle importazioni di beni, la c.d. inerenza (rectius, afferenza) dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili ad IVA effettuate dal soggetto passivo (“nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti […]”).

Autore

Elenco delle news