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SPLIT PAYMENT: dal 1° luglio 2017 riguarda anche i professionisti

Cos’è e come funziona il meccanismo dello “split payment”

Il meccanismo dello “split payment” (“inversione dei pagamenti”) prevede che il committente di un’operazione soggetta a IVA sia tenuto a versare direttamente all’Erario l’imposta gravante sull’acquisto.

Il cedente o prestatore emette fattura con addebito dell’IVA, ma non la incasserà, perché, come detto, sarà il committente a versarla direttamente all’Erario.

Quali sono i committenti verso cui si applica lo split payment?

Sono  ricompresi nell’ambito di applicazione dello “split payment”, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato meccanismo:

  • le amministrazioni pubbliche;
  • le società controllate, “di diritto” o “di fatto”, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • le società controllate, mediante controllo “di diritto”, direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;
  • le società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 co. 1 n. 1) c.c. dalle società di cui ai punti precedenti;
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

In calce all’articolo l’elenco degli Enti e Società interessate allo split payment

Quali sono i fornitori  che fino a oggi non erano assoggettati allo split payment?

Viene abrogata la norma in base alla quale non era applicabile il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le prestazioni assoggettate a ritenuta d’acconto.

Ne consegue che, liberi professionisti, studi associati, agenti di commercio, per effetto di tale abrogazione, saranno interessati dallo “split payment.

Da quando si applica?

Le novità sullo “split payment”, introdotte dal DL 50/2017, si applicano:

  • alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017;

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A titolo di completezza delle informazioni aggiungiamo quanto segue.

Conseguenze finanziarie dello split payment

Le imprese che già devono applicare questo meccanismo lamentano il minor flusso finanziario e, soprattutto, l’insorgere di crediti IVA, cioè pagano a fornitori più IVA di quanto riscuotano dai clienti, con costi di tempo e operativi per il loro recupero.

L’applicazione dello “split payment” è, in ogni caso, esclusa per:

  • le operazioni in reverse charge (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72);
  • le operazioni che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura, come quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di viaggio, al regime dell’editoria, ecc. (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2);
  • le operazioni non documentate da fattura (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1);
  • le operazioni per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2).

Documento attestante la riconducibilità ai suddetti destinatari

È stato previsto che:

  • su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti sopra indivi¬duati devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica il meccanismo dello “split payment”;
  • i cedenti e prestatori in possesso della suddetta attestazione sono tenuti ad applicare il meccanismo dello “split payment”.

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Elenco degli Enti e Società verso cui si applica lo split payment

20170629 mise elenco Pubblica amministrazione20170629 mise società controllate di diritto Presidenza consiglio20170629 mise società controllate di diritto Presidenza consiglio20170629 mise società controllate di fatto da Presidenza consiglio20170629 mise elenco società controllate da enti locali20170629 MISE Elenco società quotate in Borsa

Vittorio Molinari

Monica De Sena

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