Come cambia la modalità di pagamento degli F24
Ormai è prossima la data dalla quale andrà in vigore la modifica alla disciplina dei pagamenti tramite modello F24, ossia il 01 ottobre 2014.
Le novità principali riguardano i soggetti privati, i quali fino ad oggi potevano presentare in banca i loro modelli F24 per pagamento di imposte e tasse, qualunque fosse l’importo, compresi i modelli a saldo zero o che contenevano compensazioni.
L’articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita IVA, l’obbligo dell’invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti IVA.
Pertanto, tutte le volte che un modello F24 contenga delle compensazioni con crediti di qualsiasi natura, oppure presenti un debito superiore a 1.000 Euro complessivi, anche il privato non potrà più recarsi allo sportello ma dovrà utilizzare canali telematici; addirittura in presenza di F24 a saldo zero non sarà nemmeno possibile per la persona fisica pagare tramite il proprio home banking, ma dovrà utilizzare il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Rimane pertanto possibile la presentazione del modello cartaceo solamente per le persone fisiche che abbiano un saldo debitorio, senza compensazioni, inferiore ai 1.000 Euro.
Si riporta una tabella esplicativa delle regole che entreranno in vigore il prossimo 1 ottobre:
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MODELLO F24 CARTACEO |
HOME BANKING O REMOTE BANKING |
SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE |
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PERSONE FISICHE PRIVATE |
Versamento di importi pari o < 1.000 euro senza compensazioni |
SI |
SI |
SI |
Versamento di importi > 1.000 euro senza compensazioni |
NO |
SI |
SI |
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Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito) |
NO |
SI |
SI |
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Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0(delega a zero) |
NO |
NO |
SI |
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TITOLARI DI PARTITA IVA
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NO |
SI |
SI |
Versamento con compensazione orizzontale di credito IVA annuale per importi > 5.000 euro |
NO |
NO |
SI |
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento
19 settembre 2014
Dott.ssa Silvia Libbra