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DECRETO CURA ITALIA: UN PRIMO COMMENTO TECNICO

Decreto Legge 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia)

In questa prima circolare, sul tanto atteso decreto, affrontiamo solo alcuni argomenti: sostegno alle liquidità delle imprese e aspetti legati alle imposte. A breve seguiranno altri argomenti, avendo ben presente che il decreto si compone di ben 127 articoli, molti dei quali richiedono un attento esame per la loro complessità e linguaggio non sempre preciso.

Indennità ai professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori

autonomi (artt. 27 e 28)

Ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ai Co.Co.Co, anch’essi iscritti alla

Gestione separata, agli artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni previdenziali

INPS, non titolari di pensioni è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo di € 600,

esentasse, che verrà erogata dall’INPS previa domanda da presentarsi secondo modalità, al

momento, non ancora disponibili. Sarà nostra cura presidiare l’argomento.

SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Garanzie sui prestiti (art. 49)
A partire dal 17/03/2020, per un periodo di 9 mesi, lo Stato fornisce una garanzia a titolo gratuito per prestiti bancari fino a 5 milioni di euro volta a investimenti o a ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie (fino al 80%) e dei limiti previsti dal provvedimento stesso (importo massimo garanti 1,5 milioni).

Sospensione mutui “prima casa” lavoratori autonomi d liberi professionisti (art. 54)

A decorrere dal 17/03/2020, e per un periodo di 9 mesi, potranno richiedere la sospensione delle rate del mutuo “prima casa” (benefici “Fondo Gasparrini”)  anche i  lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, successivamente al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo in questione non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).Ricordiamo che le altre motivazioni per cui accedere ai benefici del Fondo sopra menzionato sono:

  • cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore ai 30 giorni;
  • cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80%.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19  (art. 56)

L’articolo 56 consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19. In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia .

Per questi finanziamenti la misura dispone che:

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Supporto alla liquidità (art. 57)
In favore delle imprese (PMI e micro) che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta. Il funzionamento del contentuo del presente articolo è soggetto alla emanazioe di decreti attuativi.

 

ASPETTI FISCALI

Sospensione versamenti (art. 62)
È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione riguarda i titolari di partita iva con ricavi e/o compensi fino a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Gli altri contribuenti dovranno versare entro venerdì 20/03/2020 quanto dovuto alla scadenza del 16/03/2020.

Sono sospesi anche i versamenti scadenti nel periodo 8/03/2020-31/05/2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tali versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30/06/2020. Attenzione la sospensione non si applica agli avvisi bonari e alle liquidazione di imposte emessi dall’Agenzia delle entrate!!

 

Disapplicazione della ritenuta in fattura (art. 62)

Per i soggetti con ricavi e/o compensi inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi e/o compensi percepiti nel periodo 17/03/2020-31/03/2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che intendono avvalersi della presente opzione devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che non sono soggetti a ritenuta ai sensi del presente decreto, provvedendo loro stessi a versarle in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Sospensione degli adempimenti tributari e delle attività di controllo (art. 62)

Sono sospesi gli adempimenti fiscali e tributari (diversi dai versamenti di cui al punto precedente) con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30/06/2020.

L’amministrazione finanziaria sospende anche, per il medesimo periodo, le attività di controllo e accertamento, di riscossione e di contenzioso. Come contraltare vengono prorogati di 2 anni (!!!) i termini di prescrizione.

Credito d’imposta sul canone di affitto negozi e botteghe (art, 65)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.  La misura non si applica a farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari.

Credito d’imposta sanificazione (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro di spese sostenute e documentate. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

 Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore ai 40.000,00 euro con riferimento all’anno precedente, spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede. I datori di lavoro devono riconoscere tale incentivo in via automatica nella retribuzione corrisposta ad aprile.

Erogazioni liberali per emergenza Coronavirus  (art. 66)

Il D.l. prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore: • dello Stato,  • delle Regioni, • degli enti locali territoriali, • di enti o istituzioni pubbliche,  •        di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,  finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione del 30% dell’imposta lorda, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sono deducibili dal reddito d’impresa. Ai fini dell’IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

 

RESTIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE.

Monica De Sena

Vittorio Molinari

Autore

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