Circolari Fiscali

Semplificazioni contabili e agevolazioni fiscali

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PERDITE FISCALI RIPORTABILI SENZA SCADENZA

SINTESI

I soggetti all’Imposta sui redditi della società (IRES) potranno riportare le perdite fiscali senza più limiti di tempo. Le perdite determinate nei primi 3 anni dall’inizio dell’attività sono integralmente deducibili dal reddito, fino a sua capienza (come lo è stato fino al momento attuale), l’eccedenza non utilizzata è riportabile negli anni seguenti.

Le perdite fiscali realizzate dal 4°anno di attivi tà sono deducibili nella misura dell’80% del reddito imponibile, significa che indipendentemente dal valore delle perdite, il reddito imponibile sarà sempre almeno pari al 20% del reddito dell’anno.

Entrata in vigore

Dal 6 luglio 2011

Riferimento

Art. 23 Legge 15.07.2011, n. 111 conversione D.L. 06.07.2011, n. 98, c.d. “Manovra correttiva”

RAVVEDIMENTO OPEROSO “BREVE”

SINTESI

Se il contribuente effettua versamenti di imposte entro il 15 giorno successivo alla scadenza ha diritto alla sanzione ridotta pari al 2% per ogni giorno successivo alla scadenza. Attualmente è pari al 30% anche entro i 15 giorni.

Il contribuente può versare insieme all’imposta anche la sanzione, nel qual caso la sanzione è ridotta a 1/10°. Esempio di versamento il 4°giorno successivo alla scadenza di euro 10.000: 2% x 4 giorni = 8% ridotto ad 1/10 = 0,8%…. 10.000 x 0,8% = 80 anziché 800.

Entrata in vigore

Dal 6 luglio 2011

Riferimento

Art. 23 Legge 15.07.2011, n. 111 conversione D.L. 06.07.2011, n. 98, c.d. “Manovra correttiva”

DISTRUZIONE DI BENI MERCE E BENI AMMORTIZZABILI

SINTESI

I beni merce e i beni ammortizzabili che per diversi motivi (deterioramento, malfunzionamento,ecc.) non possono più partecipare alla produzione del reddito (impossibilità di essere venduti, impossibilità di essere utilizzati, ecc.) possono essere “distrutti”, quindi tolti dalla contabilità se di valore complessivo inferiore a 10.000 euro: sarà sufficiente un “atto notorio” (autocertificazione) che ne dichiari l’avvenuta distruzione, ne illustri motivi, qualità e quantità, oltre al valore, mentre non è necessaria alcuna fattura per “autoconsumo”. Occorre però il rispetto della normativa sui rifiuti speciali o pericolosi. Per quanto concerne i beni destinati alla vendita, si ricorda la possibilità data dal comma 4 dell’art. 2 del D.P.R. 441/1997 di cederli gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica, ed anche alle ONLUS. E’ obbligatoria l’emissione della fattura.

Entrata in vigore

Dal 14 maggio 2011

Riferimento

Art. 7 Legge 13.07.2011, n. 106 conversione D.L. 13.05.2011, n. 70, c.d. “Decreto Sviluppo”

REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHE CONDIVIDONO TUTTE LE INFORMAZIONI ECONOMICHE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

SINTESI

“Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile” saranno riservate agevolazioni contabili e fiscali a favore dei professionisti ed imprenditori che esercitano l’attività sia in forma individuale che sotto forma di studio associato, o società di persone (Snc, Sas, Semplice).
Per poterne usufruire questi contribuenti invieranno telematicamente all’Agenzia delle Entrate le proprie fatture emesse e ricevute, come anche la documentazione per le operazioni attive e passive che non necessitano di fattura.
Le agevolazioni consisteranno, in pratica, nelle seguenti:

Tenuta della contabilità ai fini IVA, Certificazione delle ritenute d’acconto e predisposizione del Mod. 770 (dichiarazione dei sostituti di imposta), Gestione della compensazione dell’eventuale credito IVA o suo rimborso più veloce, …. Ecc.

Entrata in vigore

Dal 01/01/2013 ma necessitano diversi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate

Riferimento

Art. 10 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”

ANNOTAZIONE CUMULATIVA FATTURE

SINTESI

Le fatture di acquisto o vendita di importo non superiore a 300 euro si possono registrare cumulativamente. Purtroppo non è così efficace l’utilizzo di tale opportunità, anche per obblighi relativi ad alcune comunicazioni che devono risultare analitiche.

Entrata in vigore

Dal 2012

Riferimento

Legge 13.07.2011, n. 106 conversione D.L. 13.05.2011, n. 70, c.d. “Decreto Sviluppo”

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA:

VALGONO GLI ESTRATTI CONTO BANCARI

Le imprese individuali, le società di persone, gli enti commerciali ed i liberi professionisti in contabilità semplificata che effettuano tutti gli incassi e pagamenti con mezzi interamente tracciabili, possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari. Purtroppo questa si riduce ad una semplificazione solo apparente in quanto non vengono meno tutti gli altri obblighi: contabilità IVA, elenchi clienti/foirnitori, comunicazioni operazioni black list

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