CARTELLE EQUITALIA: inefficace la notifica per posta
La notifica di una cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente da parte di Equitalia, può essere ritenuta inefficace.
E’ materia che può apparire da “azzeccagarbugli”, ma vediamo perché non lo è.
Presupposto: è di fondamentale importanza che il contribuente abbia la conoscenza piena, “legale”, degli atti che lo riguardano, così da poter esprimere appieno il proprio diritto di difesa.
E’ altrettanto fondamentale che il soggetto che vanta il credito tributario sia certo che la notifica è stata correttamente consegnata e che la relazione di notifica indichi la data esatta da cui scattano i termini di pagamento e/o opposizione.
Vero è che la normativa (comma 1 art.26 DPR 602/1973), che nel tempo si è nel tempo succeduta, ha consentito la notifica anche per posta, in aggiunta agli ufficiali giudiziari, messi comunali, vigili urbani, ma alla fine si è assestata su un requisito:
l’esattore (il concessionario) deve affidare a soggetti terzi la notifica, fra questi non è previsto il postino, ma “soggetti abilitati”, in sostanza quelli prima elencati, questi sì potranno utilizzare il servizio postale, restando in capo a loro la piena responsabilità della corretta relazione di notifica.

Va detto che si tratta di questione aperta ad ulteriori sviluppi giuridici, ma una recente sentenza di una Commissione tributaria provinciale (Vicenza, n.33/07/12) ha correttamente ricondotto l’argomento nei binari descritti.
Si resta a disposizione per i riferimenti documentali e di giurisprudenza.