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MAXI APPORTAMENTI: regole in vigore nel 2016 & PRIMA NOVITA’ PER IL 2017

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MAXI AMMORTAMENTI (co. 91-94 e 97, art. 1, L. 208/2015)

ANTICIPIAMO UNA NOVITA’ IMPORTANTE: NEL 2017 VIENE MENO IL SUPER AMMORTAMENTO DEL 140% PER LE AUTOVETTURE, con poche eccezioni.

Per quelle imprese (compresi gli agenti di commercio) e quei professionisti che hanno in corso l’acquisto (in proprietà o in leasing) di autovetture, sia per sé che da concedere in uso a dipendenti o degli amministratori l’imperativo è completare l’investimento entro il prossimo 31 dicembre, data oltre la quale il 140% su tali veicoli verrà meno. Ciò che rileva è la consegna del bene, mentre pagamento e messa in strada potrebbero essere posticipate al 2017. Se il costo è sostenuto nel 2016, ma l’entrata in funzione è dal 2017, l’incentivo spetta comunque, anche se l’ammortamento e la maggiorazione del 40% scatteranno con un anno di ritardo e dunque usufruiranno, per la prima quota (dedotta in Unico 2018), di un risparmio Ires inferiore a quello del 2016.

Nessuna fretta, invece per gli autocarri e per i veicoli strumentali utilizzati, ad esempio, da noleggiatori, autoscuole e taxisti, cioè per le autovetture che costituiscono beni ad utilizzo esclusivamente strumentale, per i quali il super ammortamento varrà anche il prossimo anno.


QUI DI SEGUITO LE REGOLE IN VIGORE NEL 2016

Cosa? Il valore degli acquisti (anche a mezzo leasing) di beni strumentali nuovi, comprese le autovetture, è maggiorato del 40% ai fini del calcolo delle quote annue di ammortamento. Sono compresi i beni di valore inferiore a 516,42 che, anche maggiorati, possono essere dedotti nell’ anno di acquisto.

Chi? Riguarda tutti i soggetti con partita IVA: imprese e lavoratori autonomi-professionisti. Sono compresi gli enti non commerciali che determinano il reddito in via ordinaria, ed anche i contribuenti “minimi” e le società “non operative”.

Quando? Acquisti (anche a mezzo leasing) effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. L’ammortamento, come prima, si calcola dal momento della messa in funzione del bene. Quindi, il reddito 2015 potrà tener conto degli acquisti avvenuti e messi in funzione dal 15 ottobre.

Come funziona? Al fine del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, il costo di acquisizione di tali beni è incrementato del 40%. Esempio: computer di euro 1.000, valore di riferimento per l’ammortamento 1.400. N.B.: Dei canoni IVA, la maggiorazione è solo sulla quota capitale.

Autoveicoli e moto: L’incremento del 40% vale anche per le auto e moto, compresi i casi per cui vigono i limiti di deduzione, questo viene portato da 18.075,99 a 25.306,39 euro.

Note:

In caso di ammortamenti ridotti, l’incremento del 40% può essere utilizzato integralmente; si tratta, ad esempio, dell’ammortamento del primo anno che per le imprese, di norma, avviene al 50%.

Tale incremento non rileva ai fini dell’applicazione degli studi di settore e al fine del calcolo degli acconti per i periodi di imposta in corso al 31.12.2015 e al 31.12.2016.

Il maggior ammortamento non rileva ai fini IRAP.

Al momento della vendita del bene “maggiorato”, il valore di riferimento per il calcolo della minus o della plusvalenza resta quello reale, nell’esempio sopra: 1.000 euro.

Sono esclusi i contribuenti forfetari. Sono esclusi i beni per i quali l’ammortamento fiscale è inferiore a 6,50% annuo. Son anche esclusi i  fabbricati e le costruzioni, come anche altri beni relativi alle industrie di imbottigliamento (le condutture), le imprese dell’energia-gas-acqua (condotte e condutture), le indutrie dei trasporti e telecomunicazioni (carrozze e altro materiale rotabile, aerei).

NOTA PER I LAVORATORI AUTONOMI-PROFESSIONISTI

ASSUNTO GENERALE

Gli esercenti arti e professioni determinano il reddito imponibile di ogni periodo di imposta imputando quote di ammortamento … ai costi unitari dei singoli beni, ancorché il pagamento non sia ancora avvenuto in tutto o in parte.

Per i beni dal costo unitario non superiore a un milione di lire (516,62 €), … si applica il principio di deducibilità per cassa.

PERCORSO DI ANALISI

  1. a) I termini “percezione” dei compensi e “sostenimento” di spese, utilizzati dal legislatore tributario nel comma 1 dell’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono sinonimi di “riscossione” e “pagamento” e definiscono il “regime di cassa” previsto, come regola generale, per gli esercenti arti e professioni per la determinazione del reddito imponibile del periodo di imposta.

La scelta del legislatore tributario di utilizzare nel Testo Unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986 il termine “spesa” per indicare il componente negativo del reddito e il termine “costo” per il fattore produttivo a durata pluriennale, implica di conseguenza, nel comma 2 del citato articolo, una deroga al regime di cassa, per cui la partecipazione dei “costi” dei beni strumentali deve avvenire per quote a prescindere dall’effettivo pagamento del bene, …..

  1. b) Per i beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a un milione di lire, il legislatore ha invece concesso, in sostituzione del processo di ammortamento, la facoltà, insita nella locuzione “… è consentita…”, di dedurre integralmente la “spesa sostenuta” nell’esercizio in cui è avvenuto il relativo pagamento. Ne consegue, in coerenza con quanto sopra, che il mancato pagamento implica la deduzione del “costo” dato dalle quote di ammortamento… tuttavia, consentita la deduzione integrale, nell’esercizio in cui è avvenuto il relativo pagamento, per la parte pagata.

AUTORE: Associazione dottori commercialisti, Norma di comportamento n.146/2001 (estratto)

P.S.: i puntini di sospensione rappresentano omissis, il testo in corsivo è dell’autore del presente articolo.

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