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Modello 730 in assenza del sostituto d’imposta

 

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19 Settembre 2013

Possibilità di utilizzare il Modello 730 anziché il Modello Unico per i soggetti privi di sostituto d’imposta

Il D.L. 69/2013 convertito dalla Legge 89/2013, ha previsto dal 2014 la possibilità di utilizzare il modello 730 anche per coloro che siano titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi ad esso assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, TUIR) ma non abbiano al momento della dichiarazione un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Come si effettuerà il conguaglio in questi casi?

In presenza di un credito il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione finanziaria; in caso di debito il CAF che presta l’assistenza fiscale invierà telematicamente il modello F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente affinché lo paghi in autonomia.

Importante per 2012 :In via transitoria la nuova disposizione è applicabile anche per i redditi 2012 presentando la dichiarazione (Mod. 730/2013) dal 2.9 al 30.9.2013, soltanto nel caso in cui dalla stessa risulti un credito.

Significa che coloro che abbiano già elaborato il Modello Unico2013 perché carenti di sostituto di imposta e siano credito, possono valutare l’opportunità di farsi predisporre dal CAF il 730 a sostituzione dell’Unico già elaborato, sia che esso sia stato già spedito sia che sia ancora in fase di spedizione. A fronte di un eventuale compenso aggiuntivo per la nuova assistenza fiscale avrebbero il vantaggio di essere rimborsati tempestivamente dall’Amministrazione Finanziaria anziché dover attendere anni per ottenere il rimborso da Modello Unico.

Il termine previsto per l’Invio è il 25 ottobre 2013.

Riferimenti normativi: D.l. 69/2013, Legge 89/2013

Autore

  • Silvia Libbra

    Dottore Commercialista e Revisore Legale

    Silvia Libbra

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