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Split payment e professionisti

Abbiamo provveduto ad aggiornare la circolare di gennaio relativa alla disciplina dello Split Payment introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, integrandola con un chiarimento relativo alle prestazioni svolte da professionisti.

La norma sullo Split Payment, infatti, prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

Essendo una previsione non chiarissima, in quanto non specificava se fossero esonerate solo le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o anche quelle a titolo di acconto, nel corso di Telefisco 2015 è stato chiesto uno specifico chiarimento, al quale i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno risposto che si intendono esonerate dall’applicazione dello Split Payment tutte le prestazioni che comportano assoggettamento del compenso a ritenuta alla fonte, sia a titolo di acconto che a titolo di imposta.

Pertanto, precisiamo che tutti coloro che svolgano prestazioni per le quali emettano fattura soggetta ad applicazione di ritenuta alla fonte, sia a titolo di acconto che a titolo di imposta,  non sono assoggettati per Legge alla disciplina prevista dallo Split Payment, e pertanto continueranno ad incassare il compenso complessivo, e versare l’IVA all’Erario nei tempi e modi ordinari.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed applicazioni concrete

Dott.ssa Silvia Libbra

Autore

  • Silvia Libbra

    Dottore Commercialista e Revisore Legale

    Silvia Libbra

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