Circolari Fiscali

AGEVOLAZIONI FISCALI SUI CONSUMI di ENERGIA ELETTRICA & GAS

-

(testo non definitivo; l’autore gradisce suggerimenti e correzioni)

Quattro successivi decreti del 2022, n. 21 – 50 – 115 – 144, hanno disposto l’estensione del credito di imposta, già previsto per le imprese grandi consumatrici di energia, alle piccole imprese. Il credito di imposta viene riconosciuto in caso di maggiori costi intervenuti sui consumi di energia elettrica e gas nel secondo e terzo trimestre del 2022, confrontati agli analoghi periodi del 2019.

Questo credito di imposta non è previsto per i professionisti.

Credito di imposta per l’energia elettrica

Riguarda le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (potenza installata 15 kW + 10%).

Il credito di imposta riconosciuto è pari al 15% della spesa sostenuta per la sola componente energetica, per l’energia effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022; purchè il prezzo medio di tale componente riferito però primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo primo trimestre dell’anno 2019.

Esempio:      costo componente energetica 2° trimestre: 1500 euro

costo medio componente energetica 1° trimestre 2022: 1250 euro

costo medio componente energetica 1° trimestre 2019: 800 euro

                        incremento pari al 56%

                        credito di imposta: 15% di 1500 = 225

Identica modalità di calcolo e riconoscimento del credito di imposta del 15%, è stato esteso al 3° trimestre 2022.

——–

Il D.L. 144/2022 estende il credito di imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; purchè il prezzo medio di tale componente riferito al terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

—-

Credito per l’acquisto di gas naturale

Il credito è riconosciuto in misura pari al 25%  della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Identica modalità di calcolo e riconoscimento del credito di imposta è stato esteso al 3° trimestre 2022.

Il credito è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, purchè il prezzo medio di tale componente riferito al terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Dunque il metodo di calcolo, ed i periodi di consumo, sono i medesimi di quello esemplificato per l’elettricità.

—-

I crediti riferiti ai mesi di ottobre e novembre 2022 si possono usufruire solo dietro apposita richiesta inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, con le modalità che verranno definite in un prossimo futuro.

—–

Come ottenere i maggiori costi medi ed i consumi

Qualora i fornitori nei 2 trimestri 2022 e nel primo trimestre 2019 siano gli stessi, il consumatore può rivolgersi a loro (a mezzo PEC), chiedendo l’invio di un documento attestante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e/o del gas ed anche l’ammontare del credito di imposta. Il fornitore ha 60 giorni di tempo per rispondere.

Si raccomanda l’invio, a mezzo PEC, di questa richiesta entro la prima settimana di ottobre.

Qualora il fornitore non sia lo stesso del 2019, occorre fare da sé il calcolo.

Il testo della PEC da inviare è disponibile su richiesta.

—-

Cessione del credito

I crediti di cui sopra possono essere ceduti integralmente, in luogo dell’utilizzo del credito, per la sua cessione entro il 31.03.2023 (non è ammessa la cessione parziale) a favore di altri soggetti, privati o imprese, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

—-

Il credito di imposta, non ceduto, è utilizzabile solo in compensazione di altre imposte e contributi (F24) ed entro il 31 marzo 2023.

—-

Autore

Torna all'elenco delle circolari