Circolari Fiscali

Attività scudate imposta patrimoniale beni all’estero

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ATTIVITA’ SCUDATE

SINTESI

Le attività finanziarie che sono state oggetto di emersione ed hanno così beneficiato del cosiddetto “scudo fiscale” saranno assoggettate ad un imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille, solo per il 2012 sarà del 10 per mille e per il 2013 sarà del 13,5 per mille.

L’imposta sarà trattenuta e quindi versata dagli intermediari finanziari che al tempo hanno assistito i detentori di questi valori finanziari.

Entrata in vigore

Dal 2012 con versamento entro 31 marzo 2012

Riferimento

Art. 19 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”

IMPOSTA PATRIMONIALE SU BENI IMMOBILE E ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO

SINTESI

Innanzitutto occorre ricordare l’obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi di ogni anno le informazioni relative a beni immobili e attività finanziarie detenute all’estero (quadro RW)! Gli immobili detenuti in proprietà, o altro diritto reale, all’estero pagano dal 2011 un imposta pari al 0,76% del loro valore, desumibile dal rogito di acquisto, da altro contratto, o dal valore di mercato.

Da tale imposta sono detraibili eventuali imposte patrimoniali pagate in questi Paesi esteri.

Per quanto concerne le attività finanziarie, queste sono tassate per l’1% nel 2011 e 2012 e all’1,5% dal 2013, sul valore delle stesse. Analogamente ai fabbricati esteri, è possibile utilizzare come credito di imposta versamenti per imposta patrimoniale in detti Paesi.

I relativi versamenti seguono le medesime scadenze relative alle Dichiarazioni dei redditi.

Entrata in vigore

Dal 2011

Riferimento

Art. 19 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”

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