Attività scudate imposta patrimoniale beni all’estero
ATTIVITA’ SCUDATE
SINTESI
Le attività finanziarie che sono state oggetto di emersione ed hanno così beneficiato del cosiddetto “scudo fiscale” saranno assoggettate ad un imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille, solo per il 2012 sarà del 10 per mille e per il 2013 sarà del 13,5 per mille.
L’imposta sarà trattenuta e quindi versata dagli intermediari finanziari che al tempo hanno assistito i detentori di questi valori finanziari.
Entrata in vigore
Dal 2012 con versamento entro 31 marzo 2012
Riferimento
Art. 19 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”
IMPOSTA PATRIMONIALE SU BENI IMMOBILE E ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO
SINTESI
Innanzitutto occorre ricordare l’obbligo di inserire nella dichiarazione dei redditi di ogni anno le informazioni relative a beni immobili e attività finanziarie detenute all’estero (quadro RW)! Gli immobili detenuti in proprietà, o altro diritto reale, all’estero pagano dal 2011 un imposta pari al 0,76% del loro valore, desumibile dal rogito di acquisto, da altro contratto, o dal valore di mercato.
Da tale imposta sono detraibili eventuali imposte patrimoniali pagate in questi Paesi esteri.
Per quanto concerne le attività finanziarie, queste sono tassate per l’1% nel 2011 e 2012 e all’1,5% dal 2013, sul valore delle stesse. Analogamente ai fabbricati esteri, è possibile utilizzare come credito di imposta versamenti per imposta patrimoniale in detti Paesi.
I relativi versamenti seguono le medesime scadenze relative alle Dichiarazioni dei redditi.
Entrata in vigore
Dal 2011
Riferimento
Art. 19 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”