Circolari Fiscali

Professionisti: le spese anticipate per vitto e alloggio le deduce il committente

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Dal 1° gennaio 2015 cambiano le modalità e le condizioni di deducibilità delle spese di vitto e alloggio che i professionisti sostengono per lo svolgimento degli incarichi ricevuti, a condizione che il pagamento avvenga direttamente da parte del committente, significa che per il professionista queste spese non rientrano fra quelle che hanno il limite di deducibilità (75% della spesa comunque non più del 2% dei compensi lordi percepiti) e sono completamente deducibili per il committente; nulla cambia per le spese di viaggio e trasporto che mantengono i limiti fiscali per il professionista solo relativamente alle spese legate all’utilizzo dell’autovettura (20% della spesa).

Di seguito l’estratto della Circolare di ieri che illustra la posizione dell’Agenzia delle Entrate, con tabella esplicativa:

Agenzia delle entrate, Circolare 31/E del 30 dicembre 2014

OGGETTO: Commento alle novità fiscali – Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti. 

estratto…

 2 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI (ARTICOLO 10)

 L’art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2014,n. 175 interviene sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, sostituendo il secondo periodo dell’art. 54, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito, TUIR) riguardante il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente.

Si ricorda che, in base al primo periodo del comma 5 dell’art. 54 del

TUIR, non modificato dal decreto, “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”.

In base al secondo periodo del medesimo comma, applicabile fino al periodo di imposta 2014, “Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.”.

Con Circolari n. 28/E del 2006, par. 38, e n. 11/E del 2007, par. 7.2 e 7.3, cui si rinvia per approfondimenti, ferma restando la natura di compenso dei rimborsi spese, sono stati specificati gli adempimenti da seguire da parte del committente e del professionista, per consentire al professionista di dedurre integralmente dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal committente per suo conto. Tali adempimenti prevedono, tra l’altro, il “riaddebito” da parte del professionista delle spese sostenute per suo conto dal committente.

La nuova disposizione, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2015, prevede, invece, che “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

La disposizione in esame, a differenza di quella in vigore fino al 2014, non attribuendo carattere di “compensi in natura” a talune prestazioni e somministrazioni (se acquistate direttamente dal committente), introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente.

Tale deroga comporta per il professionista la completa irrilevanza dei valori corrispondenti alle prestazioni e somministrazioni, acquistate dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, sia quali compensi in natura, sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura).

Per il committente (impresa o lavoratore autonomo), la deducibilità del costo sostenuto per il servizio alberghiero e/o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinariamente applicali alle rispettive categorie reddituali.

Per quanto concerne gli adempimenti, nella relazione illustrativa è chiarito che, per effetto della modifica, “I professionisti (…) non devono ‘riaddebitare’ in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo”.

Tale precisazione descrive le conseguenze essenziali della modifica normativa sugli “adempimenti” da seguire, in base alla disposizione vigente fino al 2014, per fruire della integrale deducibilità delle spese.

Le differenze sono sintetizzate nello schema seguente.

 

Schema di sintesi delle differenze di trattamento delle spese sostenute dal committente relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande

Fino al 2014: costituisce compenso Dal 2015: non costituisce compenso
Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al  professionista che ha fruito del servizio. Il committente riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al  professionista che ha fruito del servizio. 
Il committente:-          comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta;

–          invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale.

In questo momento il costo non è

deducibile per l’impresa committente.

Il committente:-          non comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta;

–          non invia al professionista copia della relativa documentazione fiscale.

Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

Il professionista:-          emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente;

–          considera il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.

 

Il professionista:-          emette la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande;

–          considera non deducibili le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande.

 

L’impresa committente , ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese. Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa)

Per espressa previsione, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 54 del TUIR si applica solo alle “prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente”. Di conseguenza, il regime, ivi stabilito, non troverà applicazione nell’ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente.

Quale ulteriore effetto della modifica normativa, si fa presente che le prestazioni e somministrazioni in esame, non costituendo compensi in natura, non devono essere considerate nell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta che, in base al comma 5 dell’art. 54 del TUIR, costituiscono la base di commisurazione:

  • del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando la loro deducibilità nella misura del 75 per cento del relativo importo (primo periodo);
  • del limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza.

Si precisa, infine, che pur facendo riferimento ai “professionisti”, la disposizione in esame deve intendersi generalmente applicabile nella determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e, quindi, anche agli “artisti”.

2.1 RILEVANZA PER IL COMMITTENTE

L’art. 54, comma 5, primo periodo, del TUIR, concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo, e l’art. 109, comma 5, quarto periodo, del medesimo Testo Unico, concernente la determinazione del reddito d’impresa, prevedono la limitazione al 75% della deducibilità delle spese sostenute per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica normativa in esame, stabilendo l’irrilevanza quale compenso in natura delle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente, è diretta a semplificare gli adempimenti in precedenza previsti per dare piena rilevanza fiscale per il professionista delle spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, ma non comporta, per il committente, un trattamento fiscale delle spese in questione peggiorativo rispetto a quello applicabile prima della modifica stessa.

In altri termini, la funzione della spesa deve continuare a ritenersiassorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente.

Si ritiene, quindi, che il suddetto limite di deducibilità del 75% non operi per il committente per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo.

Quanto precede presuppone, naturalmente, che sia dimostrabile l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente, l’effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

2.2 REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE

Considerata la sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all’attività di lavoro autonomo professionale e quella riferibile all’attività di lavoro autonomo non abituale di cui alla lett. l) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (cfr. Circolari nn. 1 del 1973 e 58 del 2001, risoluzioni n. 20 del 1998, 69 del 2003 e 49 del 2013) si ritiene che la disposizione de qua sia applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali.

Pertanto, gli importi relativi alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura e non saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo non abituale. Quanto precede rileva anche nel caso, diverso da quello oggetto della citata risoluzione n. 49 del 2013, in cui l’attività di lavoro autonomo occasionale non sia sostanzialmente gratuita, in quanto è previsto un compenso di importo eccedente le spese sostenute.

2.3 ENTRATA IN VIGORE

In relazione all’entrata in vigore, l’art. 10 del decreto specifica che “La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015”.

Dato che la disposizione introdotta dal decreto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo, è necessario fare riferimento al periodo di imposta dei titolari di reddito di lavoro autonomo, normalmente coincidente con l’anno solare (persone fisiche e associazioni professionali residenti).

Pertanto, la disposizione in esame troverà applicazione dal 1° gennaio 2015. Al riguardo rileverà la data della prestazione alberghiera e delle somministrazioni di alimenti e bevande risultanti dai documenti fiscali emessi da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, intestati al committente e con l’indicazione degli estremi del professionista che ha fruito del servizio.

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