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ESTEROMETRO sostituito da fatture ed autofatture elettroniche per operazioni import/export

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI BENI E SERVIZI

Nuovi adempimenti IVA a partire dal 1° luglio 2022 (testo aggiornato al 1 agosto 2022)

ISTRUZIONI OPERATIVE

Riprendiamo sul piano operativo nostre precedenti comunicazioni relative ad operazioni di importazione ed esportazione, anche a seguito della circolare dell’Agenzia delle entrate 26/E del 13 luglio 2022.
Attenzione: gli acquisti on-line risultano spesso provenire dall’estero!

SOGGETTI INTERESSATI
Tutti gli operatori detentori di partita IVA, in qualsiasi regime fiscale operanti; l’unica esclusione soggettiva riguarda i contribuenti “minimi” o “forfetari” con ricavi o compensi annui inferiori a 25.000 euro (per questi l’obbligo scatta dal 01/01/2024); mentre per gli enti non commerciali (ex. Legge 398/91) e gli Enti del Terzo Settore comunicheranno esclusivamente le operazioni realizzate nella sfera commerciale.

SITUAZIONI DI ESCLUSIONE
– Tutte le operazioni di importo inferiore a 5.000 euro, esclusivamente relative alle operazioni di acquisto di beni e/o servizi fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio: le prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, di noleggio di beni, di trasporto all’estero, l’acquisto di carburante all’estero).

– Tutte le importazioni che hanno fatto dogana, cioè provenienti da Paesi extra-UE, per le quali è stata emessa la cosiddetta “bolletta doganale”.
– Le fatture emesse nei confronti di viaggiatori.
– Le fatture emesse per prestazioni sanitarie verso persone non residenti in Italia.

CICLO ATTIVO: VENDITE
Il consiglio fornito già l’anno scorso, di inviare le fatture anche in formato elettronico Xml quando emesse a propri clienti non stabiliti in Italia, è diventato un obbligo dal 1° luglio. Attenzione: il cliente estero per cui emettere la fattura elettrica è anche il privato consumatore.
I tempi di emissione della fattura elettronica, ma soprattutto invio allo SDI, sono quelli canonici: entro 12 giorni dall’incasso o effettuazione dell’operazione. Resta la possibilità di emettere una fattura cumulativa, per spedizioni diverse (con i relativi Ddt) avvenute nel mese: la fattura andrà inviata entro il 15 del mese successivo.
Il codice da utilizzare come “tipo documento” è TD01 e nel campo “Codice destinatario” sarà “XXXXXXX” (sette X).
Nella descrizione dell’oggetto dell’operazione commerciale è obbligatoria la puntuale descrizione del bene o servizio: natura, qualità, quantità, prezzo.
Naturalmente, al cliente estero invierete una fattura cartacea o PDF, soprattutto quando si tratta di merce che deve fare Dogana.
Per quanto riguarda la Dogana segnaliamo che anche in questa situazione è in corso un processo di smaterializzazione della documentazione, sostituita dal digitale.

La vendita di merci a soggetti privati esteri (consumatori), sia UE che extra-UE, richiede l’emissione ed invio allo SDI di una fattura elettronica. Tale procedura, cioè l’emissione ed invio della fattura elettronica, era già in vigore per i cosiddetti “viaggiatori extra-UE” per i quali vige il cosiddetto “tax free shopping”.

CICLO PASSIVO: ACQUISTI
Innanzitutto definiamo l’ambito interessato alle novità: tutte le operazioni di acquisto di beni e servizi da operatori senza sede stabile in Italia, cioè sia UE ed Extra-UE.
Entro 12 giorni dall’arrivo della fattura di acquisto dal cedente EXTRA-UE, ma anche da cedenti stabiliti in altri Stati UE, scatta l’obbligo di emissione dell’autofattura elettronica; mentre la sua iscrizione del Registro IVA e, soprattutto, l’invio allo SDI dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo di tale arrivo.
Per questa tempistica la normativa fa riferimento non solo alla fattura, come documento comprovante l’operazione commerciale, ma parla anche di “documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”; per questo anche il Ddt (Documento di trasporto) può ritenersi documento valido a far scattare la tempistica suddetta.
Mentre per quanto alla “effettuazione dell’operazione” si ritiene si faccia riferimento alla conclusione del servizio, quindi eventuali fatture parziali non rilevano ai fini dell’emissione della autofattura elettronica, a meno che non siano pagate, nel qual caso scatta la procedura di emissione dell’autofattura elettronica far tempo tale ultima data.
Nel caso l’operazione sia stata effettuata, ma non si è in possesso di alcun documento del fornitore l’emissione e trasmissione della autofattura elettronica deve comunque avvenire entro il giorno 15 del mese successi
Il codice da utilizzare come “tipo documento” è
TD17 per acquisto di servizi intra-UE o Extra-UE
TD18 per le fatture relative ad acquisto di beni in ambito Intracomunitario
TD19 per l’acquisto di beni già presenti in Italia (Deposito IVA) da soggetto NON residente, cioè soggetto Extra UE o UE.
e nel campo “Codice destinatario” sarà “XXXXXXX” (sette X).

La circolare 26/2022 dell’Agenzia delle entrate, afferma: “il campo 2.2.1.4   <Descrizione> potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”. A maggiore semplificazione si può affermare che viene meno anche il dettaglio della natura e quantità, potendo raggruppare il tutto, come detto in “BENI” o “SERVIZI”, quindi la quantità indicata sarà “1” ed il prezzo sarà quello complessivo del documento, o meglio distintamente di beni o servizi quando entrambi presenti nella medesima fattura.

Suggeriamo di non usare la massima semplificazione, cioè raggruppare in unica voce “BENI E SERVIZI”, al dine di evitare problemi interpretativi e di utilizzo dei codici TD17, TD18 e TD 19.

Altra attenzione: le fatture cartacee ricevute o emesse vanno conservate comunque per 10 anni.

A proposito della esclusione degli acquisti inferiori a euro 5.000, si conferma che NON RIGUARDA le merci, a meno che non si tratti di acquisti da fornitori extra-UE. Dunque, per tutti gli acquisti di merci che non hanno fatto Dogana, occorre l’emissione sulla base del calendario indicato nella tabella allegata.

L’emissione ed invio allo SDI della auto-fattura elettronica sostituisce l’obbligo della comunicazione denominata “Esterometro”, ma non sostituisce la comunicazione periodica INTRASTAT; significa che si dovrebbe considerare, al momento di acquisti on line di merci di modico valore, il costo di gestione amministrativa che si valuta essere di circa 70 euro fra INTRASTAT e auto-fatturazione.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

Si ricorda che la procedura in esame scatta con il ricevimento o emissione della fattura e, comunque, con la effettiva conclusione/effettuazione dell’operazione.

Il caso che segnaliamo è l’assenza del documento comprovante l’acquisto da fornitore estero, frequente nel caso degli acquisti on line, per cui, in assenza di documentazione, dovrete comunque emettere ed inviare l’autofattura elettronica; di positivo si ritiene che tale comportamento renda fiscalmente rilevante l’acquisto altrimenti non deducibile.

INTRASTAT
Le periodiche comunicazioni INTRASTAT relative alle operazioni Intracomunitarie non sono sostituite dalle procedure entrate in vigore il 1° luglio 2022.

Operazioni con la Repubblica di San Marino
Dal 1° luglio 2022 è scattato l’obbligo per gli operatori italiani e di San Marino di emissioni di fatture elettroniche per le cessioni di beni e servizi.
Per quanto concerne la norma in esame in questo documento, per quanto concerne gli acquisti, si segnala l’obbligo per il soggetto italiano di assolvere l’imposta IVA con il meccanismo del reverse charge, quindi la trasmissione allo SDI di un’autofattura elettronica: tipo documento TD19; con indicazione dell’aliquota e dell’imposta.

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L’autore gradisce suggerimenti e correzioni: v.molinari@studiocommercialegalena.it

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