QUALE ALIQUOTA IVA SI APPLICA NEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ABITAZIONI?
Negli interventi di manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati abitativi e relative pertinenze (garage, ecc.), per i quali si intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale (detrazione IRPEF 36-50%), talvolta capita che il fornitore non applichi correttamente l’aliquota IVA, oppure, addirittura non sappia come comportarsi.
Di seguito una succinta casistica, aggiornata al 12/10/2013.

ALIQUOTA IVA |
TIPO INTERVENTO o ACQUISTI |
ESEMPI & NOTE |
4% |
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– Il committente deve essere persona fisica e solo per la “prima casa”.Esempi: ascensore o servo scala per disabili.- Escluse materie prime e semilavorate destinate alla costruzione acquistate direttamente dal committente. |
10% |
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– Escluse materie prime e semilavorate destinate alla costruzione quando acquistate direttamente dal committente.Per avere l’aliquota agevolata del 10%, questi beni devono essere posati dal rivenditore/fornitore.- Relativamente all’acquisto di beni finiti: vedi qui sotto. |
10% |
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I beni finiti si caratterizzano per il fatto che conservano la propria caratteristica individuale anche se incorporati nella costruzione, quali: porte, finestre, ecc., anche i cosiddetti beni significativi purchè acquistati direttamente dal committente, che dovrà rilasciare apposita documentazione e dichiarazione al fornitore. |
10% |
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Solo quando siano cedute dal rivenditore che ne effettua la posa in opera. (Come già detto sopra) |
10% |
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E’ ritenuto intervento di manutenzione ordinaria. |
10% & 22% in quota parte, come da esempio nella terza colonna |
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Rifacimento bagno: valore imponibile sanitari e rubinetteria 5.000 euro,valore manodopera ed altro 2.000 euro = totale 7.000Si applica IVA al 10% su 4.000 (2.000 di manodopera +2.000 quota parte equivalente beni significativi, vedi elenco sotto), IVA 22% su 3.000 (5.000 beni significativa -2.000 di quota equivalente alla mano d’opera) |
22% |
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Ingegnere, architetto, geometra, direttore lavori, responsabile sicurezza, ecc. |
22% |
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Elenco “beni significativi”: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo aria, sanitari e rubinetterie bagno, impianti di sicurezza.
N.B.: Al di fuori degli interventi suddetti, cioè relativi all’agevolazione fiscale IRPEF, occorre precisare che l’applicazione dell’aliquota IVA 10% si applica a prescindere dal soggetto proprietario, in quanto prevede esclusivamente che si tratti di un intervento “realizzato su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” riferendosi agli abitanti e non alla qualità del proprietario.

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