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QUALE ALIQUOTA IVA SI APPLICA NEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ABITAZIONI?

Negli interventi di manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati abitativi e relative pertinenze (garage, ecc.), per i quali si intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale (detrazione IRPEF 36-50%), talvolta capita che il fornitore non applichi correttamente l’aliquota IVA, oppure, addirittura non sappia come comportarsi.

Di seguito una succinta casistica, aggiornata al 12/10/2013.

Aumento-Iva-2013

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA IVA

TIPO INTERVENTO o ACQUISTI

ESEMPI & NOTE

4%

  • Ricostruzione o ripristino abitazioni danneggiate da eventi calamitosi.
  • Eliminazione e superamento barriere architettoniche.
  • Realizzazione autorimesse e posti auto pertinenziali.
– Il committente deve essere persona fisica e solo per la “prima casa”.Esempi: ascensore o servo scala per disabili.- Escluse materie prime e semilavorate destinate alla costruzione acquistate direttamente dal committente.

10%

  • Manutenzioni ordinarie e straordinarie in base a contratti di appalto.
  • Interventi di restauro e di risanamento conservativo.
  • Interventi di ristrutturazione edilizia.
  • Interventi di ristrutturazione urbanistica.

 

– Escluse materie prime e semilavorate destinate alla costruzione quando acquistate direttamente dal committente.Per avere l’aliquota agevolata del 10%, questi beni devono essere posati dal rivenditore/fornitore.- Relativamente all’acquisto di beni finiti: vedi qui sotto.

10%

  • Acquisto di beni finiti (rubinetti, sanitari, porte, finestre, ecc.) per interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione. (Attenzione ai cosiddetti beni significativi: vedi nota a lato e casistica sotto)
I beni finiti si caratterizzano per il fatto che conservano la propria caratteristica individuale anche se incorporati nella costruzione, quali: porte, finestre, ecc., anche i cosiddetti beni significativi purchè acquistati direttamente dal committente, che dovrà rilasciare apposita documentazione e dichiarazione al fornitore.

10%

  • Acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti.
Solo quando siano cedute dal rivenditore che ne effettua la posa in opera. (Come già detto sopra)

10%

  • Revisione periodica dell’impianto di riscaldamento e controllo emissioni.
E’ ritenuto intervento di manutenzione ordinaria.

10% & 22%

in quota parte, come da esempio nella terza colonna

  • Quando vi sia l’utilizzo di beni significativi.
Rifacimento bagno: valore imponibile sanitari e rubinetteria 5.000 euro,valore manodopera ed altro 2.000 euro = totale 7.000Si applica IVA al 10% su 4.000 (2.000 di manodopera +2.000 quota parte equivalente beni significativi, vedi elenco sotto), IVA 22% su 3.000 (5.000 beni significativa -2.000 di quota equivalente alla mano d’opera)

22%

  • Prestazioni professionali (sempre)
Ingegnere, architetto, geometra, direttore lavori, responsabile sicurezza, ecc.

22%

  • Acquisto di materie prime e semilavorati, di beni significativi, effettuati direttamente da parte del committente i lavori.

 

Elenco “beni significativi”: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo aria, sanitari e rubinetterie bagno, impianti di sicurezza.

N.B.: Al di fuori degli interventi suddetti, cioè relativi all’agevolazione fiscale IRPEF, occorre precisare che l’applicazione dell’aliquota IVA 10% si applica a prescindere dal soggetto proprietario, in quanto prevede esclusivamente che si tratti di un intervento “realizzato su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” riferendosi agli abitanti e non alla qualità del proprietario.

sale cubes

Per approfondimenti e domande: info@studiocommercialegalena.it 

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