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DL 50/2017 COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI & RIDUZIONE TERMINI DETRAZIONE IVA

Segnaliamo due importanti novità, fra le altre, nel decreto legge 50/2017 entrato in vigore lo scorso 24 aprile, senonché la superficialità del legislatore (Governo) ha dimenticato il coordinamento con le modifiche operative indotte, o perché tardive o impossibili negli stretti termini temporali implicit ad un decreto legge con vigenza immediata.

Altre novità saranno oggetto di una successiva comunicazione.

RIDUZIONE VALORE DELLE  COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI

Viene ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97); compensazione orizzontale significa compensare imposte di tipo diverso fra loro, mentre compensazione verticale si ha solo con la medesima imposta e qui non ci sono limiti.

Le nuove norme si applicano con riferimento alle liquidazioni delle imposte a partire dal 24.4.2017;  scorso 16 maggio si è provveduto a versare ritenute di imposta o IVA e ci si è posti il problema del limite di utilizzo di IVA scaturente dalla dichiarazione IVA anno 2016 a credito ma presentata prima dell’entrata in vigore del decreto in esame: l’utilizzo di un credito IVA superiore a 5.000 euro era possibile? Un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate (non una norma) ha affermato che “sono ammissibili le deleghe di pagamento (F24) presentate dopo il 24 aprile che utilizzano in compensazione importi fino a 15.000 euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse”.

Dunque, rimane possibile utilizzare l’IVA a credito fino a 15.000 indicata in compensazione della dichiarazione relativa all’anno 2016 che abbiamo già trasmessa lo scorso 28 febbraio.

Per importi superiori a 15.000 euro è necessario il visto di conformità al quale possiamo provvedere su vostra richiesta.

Per quanto concerne l’IVA che risultasse a credito durante l’anno 2017 e seguenti sarà possibile compensare tale credito anche per importi superiori a 5.000 € purchè venga presentato l’apposito modello IVA TR; l’Agenzia delle entrate, successivamente, richiederà la consegna di tutte le fatture (acquisti e vendite) che determinano tale credito per i dovuti controlli.

Per quanto concerne le imposte sul reddito il problema si porrà il prossimo 30 giugno quando scadrà il pagamento del saldo 2016 e acconto 2017: eventuali crediti da compensare in via orizzontale per importi superiori a 5.000 euro saranno da “vistare”.

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RIDUZIONE DEI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI

Anche questa novità avrà un forte impatto, in particolare quando si ha a che fare con fornitori particolarmente lenti nel farvi avere le fatture o, addirittura, emetterle.

Fino al 24 aprile scorso era possibile DETRARRE l’IVA delle fatture di acquisto fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA del SECONDO anno successivo a quello in cui il diritto era sorto; esempio: acquisto di beni nel 2015, termine per la detrazione 30 aprile 2018.

Il nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto; esempio: acquisto di beni nel 2017, termine per la detrazione 30 aprile 2018. Quindi a fine 2017 ci sarà da sollecitare i fornitori particolarmente tardivi!

Conseguentemente è modificato il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto.

In base alle nuove disposizioni, l’annotazione delle fatture di acquisto / bollette doganali deve avvenire:

  • anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
  • in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Di conseguenza, il termine ultimo per effettuare la registrazione viene anticipato di 2 anni.

A titolo esemplificativo: una fattura d’acquisto ricevuta il 22/05/2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30/04/2018 e non più entro il 30/04/2020.

E le fatture di periodi precedenti alla data di entrata in vigore del DL 50/2017, cioè il 20/04/2017 ?

Sulla sola base di quanto dichiarato dalla direttrice dell’Agenzia delle Entrate (non una norma), in virtù del principio generale che governa il succedersi nel tempo delle norme giuridiche, secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire (art. 11 delle preleggi), e nel rispetto dell’art. 3 co. 1 della L. 212/2000, che sancisce l’irretroattività delle norme tributarie, le nuove regole di cui al DL 50/2017 devono ritenersi applicabili soltanto alle fatture ricevute nel 2017, e non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016).

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