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Modello 730/2014 senza sostituto di imposta

Possibilità di utilizzare il Modello 730 anziché il Modello Unico per i soggetti privi di sostituto d’imposta

Il  D.L. 69/2013 convertito dalla Legge 89/2013, ha previsto dal 2014 la possibilità di utilizzare il modello 730 anche per coloro che siano titolari di reddito di lavoro dipendente e alcuni redditi ad esso assimilati (art. 50, comma 1, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l, TUIR) ma non abbiano al momento della dichiarazione un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Come si effettuerà il conguaglio in questi casi?

In presenza di un credito il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione finanziaria, comunicando il proprio IBAN, o tramite vaglia postale o Banca d’Italia se non è stato comunicato l’Iban; in caso di debito il CAF che presta l’assistenza fiscale invierà telematicamente il modello F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente affinché lo paghi in autonomia.

Attenzione ai crediti superiori a 4.000 Euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze da periodi di imposta precedenti; saranno soggetti a controllo preventivo prima che si proceda al rimborso.

Perché conviene rispetto al Modello Unico?

Perché il rimborso delle somme a credito eventualmente risultanti dovrebbe avvenire entro l’anno, invece che in circa tre anni come accade con la richiesta di rimborso effettuata tramite Modello Unico.

Vi invito a contattare lo Studio per ulteriori informazioni

Dott.ssa Silvia Libbra

Riferimenti normativi: D.l. 69/2013, Legge 89/2013

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Autore

  • Silvia Libbra

    Dottore Commercialista e Revisore Legale

    Silvia Libbra

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