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CONTRATTO DI CONSULENZA GENERICA fac simile

CONTRATTO DI CONSULENZA

Tra:

Il Signor ………………………………………, nato a ….. il …/…/…… e residente a ………………………….., via ….. , codice fiscale ……………………………., di professione ……………, d’ora in poi denominata “Committente”

 

e il Sig. ………………………., nato a ….. il …/…/…… e residente a …………………………, via ………………………………. , codice fiscale ……………………………., di professione ……………………… d’ora in poi denominato “Prestatore”;

 premesso

 – che fra le parti sono già intercorse precedenti collaborazioni, oltre a trattativ ed intese verbali aventi ad oggetto la possibilità di forniture da parte del Prestatore dei servizi professionali nel campo della consulenza descrizione   ;

si conviene e stipula quanto segue:

 1) Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, con la presente dà incarico a quest’ultimo di svolgere, nel solo ed esclusivo interesse del Committente stesso, le seguenti attività:

a) consulenza in materia di …………… , mirata a …………… ;

b) …………………………………….

2) L’incarico viene regolato dagli artt. 2230[i] e seguenti del Codice civile.

3) Il presente contratto decorre dal giorno …/…/…… a tutto il …/…/……..

Esso potrà essere prorogato di anno in anno se non interverrà disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o PEC spedita almeno 90 giorni (o altro periodo) prima della scadenza stessa.

4) Il Prestatore dovrà svolgere la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo, né di orario nei confronti del Committente e comunque in accordo fra le Parti.

5) Il Committente dovrà collaborare fattivamente con il Prestatore fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell’incarico affidato.

6) Il Prestatore, per l’opera effettivamente svolta, avrà diritto ad un corrispettivo forfetario (o altra formula) pari ad € …….,…. che verrà corrisposto nel modo seguente ……(descrivere tempi e modalità pagamento)…..; detto corrispettivo si intende al netto della rivalsa per contributi previdenziali in ragione della gestione previdenziale alla quale risulta iscritto il Prestatore, di eventuali spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico, di IVA. Il compenso potrà essere assoggettato a ritenuta di acconto sulla base della condizione fiscale del Prestatore.

7) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza saranno sottoposte all’istituto della mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo la legge 9 agosto 2013 n.98 che converte il D.L. 69/2013).

Le parti dichiarano irrevocabilmente di attenersi scrupolosamente alle determinazioni di cui al paragrafo precedente senza ricorrere ad altro istituto analogo né a ricorrere in Sede giudiziaria.

8) Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed in mancanza agli usi e consuetudini.

 

[località]  ,  [data]

Firme

………………………………………………….

 

………………………………………………….

 


[i] Art. 2230.
Prestazione d’opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231.
Mancanza d’iscrizione.

Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232.
Esecuzione dell’opera.

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione .

Art. 2233.
Compenso.

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Art. 2234.
Spese e acconti.

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235.
Divieto di ritenzione.

Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236.
Responsabilità del prestatore di opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 2237.
Recesso.

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.

Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238.
Rinvio.

Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.

 

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