Circolari Fiscali

Il Regime Forfettario dopo le modifiche della Finanziaria 2016

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Obiettivo della circolare è quello di riepilogare le modalità di accesso e di funzionamento del regime agevolativo che, pur se in vigore già dal 2015, ha subito con la Finanziaria 2016 numerose modifiche.

Si ricorda che dal 2016 il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato per chi inizia l’attività, essendo stato definitivamente abolito il regime cd “di vantaggio”.

Tentiamo quindi di rispondere alle domande principali per coloro che vogliano iniziare una attività e desiderino capire se possono rientrare tra i beneficiari di questo regime fiscale.

 

CHI

Chi può accedere al regime forfettario?

Possono accedere a questo regime agevolato le persone fisiche, esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo, che nell’anno precedente abbiano rispettato i seguenti limiti:

  1. Ricavi/compensi non superiori al limite applicato alla specifica attività indicato nella tabella in allegato; (in ipotesi di più attività si applica la soglia più elevata);
  2. Spese per l’utilizzo di lavoratori non superiori ad Euro 5.000 lordi annui;
  3. Costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre del periodo di imposta precedente non superiore a Euro 20.000.

Chi è normativamente escluso?

  1. Chi si avvale di regimi speciali Iva;
  2. Chi non è residente in Italia (oppure sia residente UE ma produca in Italia meno del 75% del reddito);
  3. Chi effettua cessioni di fabbricati, terreni;
  4. Chi effettua cessioni di mezzi di trasporto nuovi verso soggetti UE;
  5. Chi possiede una partecipazione in società di persone, associazioni professionali e srl trasparenti;
  6. Chi ha percepito nel periodo precedente redditi da lavoro dipendente o assimilato eccedente i 30.000 Euro (non va considerata nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato).

 

COSA

In cosa consiste la semplificazione per chi vi rientra?

  1. Emissione di fatture senza addebito di Iva, tranne nel caso di acquisti intra UE per importo superiore a 10.000 Euro annui e servizi ricevuti da non residenti con applicazione del “reverse charge”. Qualora la fattura sia superiore ad Euro 77,47 va applicata la marca da bollo da Euro 2;
  2. Non diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;
  3. Non assoggettamento per i lavoratori autonomi alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle fatture emesse;
  4. Non assoggettamento al “reverse charge” interno;
  5. Non necessità di operare le ritenute alla fonte sulle prestazioni di servizi ricevute;
  6. Esonero da obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili; basta numerare e conservare vendite ed acquisti;
  7. Esonero dalla dichiarazione IVA, dall’IRAP, dagli studi di settore, dai parametri, dall’elenco clienti fornitori e dalla black list;
  8. Possibilità per l’imprenditore individuale di richiedere tramite istanza telematica all’Inps di operare una riduzione contributiva del 35% rispetto ai minimali previsti dalla legge 233/90.

 

COME

Come si calcola il reddito nel regime forfettario:

  1. Si applica al totale dei ricavi/compensi annui un coefficiente di redditività stabilito dal Ministero ed indicato nella Tabella Allegata ;
  2. Si deducono i contributi previdenziali versati nell’anno;
  3. Sul differenziale si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

 

REDDITO = [(Ricavi x Coefficiente di redditività) – Contributi previdenziali]

IMPOSTE= REDDITO x 15%

 

Come si evidenzia in fattura l’appartenenza al regime fiscale agevolato?

La dicitura da apporre sulla fattura sarà del tenore seguente:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art.1 commi 54-89 Legge 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.67 Legge 190/2014 – Regime Forfettario”

 

QUANDO

Quando si deve comunicare l’adesione al regime forfettario?

Qualora i requisiti oggettivi e soggettivi per potervi accedere fossero soddisfatti il regime forfettario è il regime NATURALE; significa che vi si rientra automaticamente e che non è necessario effettuare alcuna opzione.

Al contrario invece , qualora pur sussistendo i requisiti non si desideri applicarlo, occorre fare una apposita opzione in dichiarazione Iva , la quale ha vincolo triennale.

Pertanto:

  • Inizio attività nel 2016 con regime forfettario: basta barrare l’apposita casella nel Modello di Inizio Attività;
  • Passaggio da regime ordinario 2015 a regime forfettario 2016: regime naturale, basta comunicare l’avvenuto passaggio nel quadro VA (Esempio nel VA14 della Dichiarazione IVA2016).

 

PERCHE’

Perché in alcuni casi può risultare conveniente manifestare l’opzione per mantenere il regime ordinario?

Dal punto di vista amministrativo e burocratico non vi sono dubbi che il regime forfettario risulta sempre conveniente, in quanto prevede l’esonero dalla tenuta della contabilità e dalla maggior parte dei dichiarativi,  dagli Studi di Settore, dall’elenco clienti e fornitori.

Dal punto di vista fiscale non è sempre così; possono esserci situazioni particolari in cui lo svantaggio fiscale esiste e può portare il contribuente a decidere di optare per l’applicazione del regime ordinario, pur vincolandosi a mantenerlo per tre anni.

Alcuni esempi , non esaustivi:

a. Il contribuente che ha un ammontare di costi che supera quanto standardizzato dal Ministero tramite  il coefficiente di redditività indicato dalla Tabella, arriva a pagare un’imposta che seppur con aliquota più alta, in valore assoluto risulta inferiore a quella risultante dall’applicazione della formula del regime forfettario.

b. Il contribuente che ha aperto da poco tempo e quindi ha molti investimenti con Iva da rettificare, oppure ha ingenti rimanenze, ha un esborso finanziario troppo elevato rispetto ai vantaggi che consegue con l’adesione al forfettario (vedi Focus 1).

c.  Il contribuente che ha l’attività come unico reddito, e ha molti oneri personali deducibili (ristrutturazioni edilizie, spese sanitarie, spese per figli a carico, etc…) ha convenienza a mantenere il regime ordinario per poter usufruire delle detrazioni/deduzioni che invece non sono decurtabili dall’imposta sostitutiva del regime forfettario.

 

Di seguito alcuni approfondimenti su detrazione iva, agevolazioni contributive e start-up:

 

FOCUS 1:

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO A FORFETTARIO E RETTIFICA DETRAZIONE IVA

Una delle questioni su cui porre l’attenzione nell’analisi di convenienza tra passare o non passare al regime forfettario riguarda la rettifica della detrazione dell’Iva, perché in alcune ipotesi potrebbe essere maggiormente conveniente attendere  ad eseguire il passaggio pur dovendo esercitare un’opzione vincolante.

La rettifica consiste nel riconteggiare e versare l’Iva che durante il regime ordinario è stata detratta in relazione a:

  • Rimanenze risultanti al 31 dicembre 2015
  • Servizi già registrati ma non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015 (esempio canoni leasing con fatturazione anticipata)
  • Beni ammortizzabili
  • Beni immobili

La rettifica viene effettuata come segue:

  • Rimanenze e servizi : va ripreso l’intero importo dell’Iva delle merci ancora in rimanenza e dei servizi ancora non utilizzati
  • Beni ammortizzabili: si considera l’anno di acquisto, e si calcola quanto manca al compimento del quinquennio di tutela fiscale, recuperando tanti quinti quanti sono gli anni che mancano; ad esempio un pc acquistato nel 2013 con Iva detratta pari a 500, la rettifica da fare sarà (500 x 2/5);
  • Beni immobili: si considera l’anno di acquisto, e si calcola quanto manca al compimento del decennio di tutela fiscale, recuperando tanti decimi quanti sono gli anni che mancano.

Il versamento va eseguito inserendo la rettifica nell’ultima Dichiarazione Iva prima dell’ingresso nel regime forfettario, e riliquidando il saldo annuale eventualmente dovuto.

Andranno inoltre rettificate, in sede di dichiarazione dei redditi, tutte quelle poste attive e passive per le il Testo Unico delle Imposte Dirette prevede il rinvio a tassazione o deduzione in più esercizi; pertanto nell’ultimo periodo i imposta ordinario confluiranno a tassazione/deduzione tutte le quote residue di tali poste pluriennali.

 

FOCUS 2:

FORFETTARIO E AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Il contribuente imprenditore (artigiano /commerciante) che voglia accedere al regime forfettario può decidere  di richiedere la riduzione contributiva Inps per il 35% dell’ammontare dei contributi minimali.

Qualora il soggetto abbia fatto il passaggio da regime ordinario a forfettario il termine per presentare l’istanza di riduzione, in modalità telematica oppure cartacea, era fissato al 29 febbraio 2016, e va ripresentata ogni anno successivo che si intenda usufruire della riduzione;

Qualora il soggetto inizi l’attività in corso d’anno, l’istanza va presentata tempestivamente dopo l’apertura dell’attività.

 

 

FOCUS 3:

FORFETTARIO – START UP

Quale ulteriore agevolazioni per le “start- up”?

Il comma 111 dell’art.1 Finanziaria 2016 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% (invece che al 15) per i primi 5 anni di attività qualora il contribuente si possa considerare “start up” ossia:

  1. Non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività professionale o di impresa , anche in forma associata;
  2. Non inizi attività che sia mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente (salvi i casi di pratica professionale);
  3. Qualora intraprenda attività svolta precedentemente da altro soggetto, quando l’ammontare dei ricavi dell’ultimo periodo di imposta non superi le soglie previste dalla Tabella prevista per il regime forfettario.

 

ALLEGATO:

TABELLA LIMITI DEI RICAVI:

Codice attività ATECO 2007 Settore Limiti compensi Coeff. redditività
(10 – 11) Industrie alimentari e delle bevande 45.000 40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 Commercio all’ingrosso e aldettaglio 50.000 40%
47.81 Commercio ambulante e diprodotti alimentari e bevande 40.000 40%
47.82 – 47.89 Commercio ambulante di altriprodotti 30.000 54%
(41 – 42 – 43) – (68) Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86%
46.1 Intermediari del commercio 25.000 62%
(55 – 56) Attività dei servizi di alloggio e diristorazione 50.000 40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) Attività professionali, scientifiche,tecniche, sanitarie, di istruzione,servizi finanziari ed assicurativi 30.000 78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) Altre attività economiche 30.000 67%

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e approfondimento

14 marzo 2016

Per Studio Commerciale Galena

Dott.ssa Silvia Libbra

Autore

  • Silvia Libbra

    Dottore Commercialista e Revisore Legale

    Silvia Libbra

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