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AGEVOLAZIONE FISCALE QUANDO SI ASSEGNANO BENI AI SOCI (legge di stabilità 2016, 2° argomento)

AGEVOLAZIONE FISCALE

IMPOSTE RIDOTTE PER I BENI ASSEGNATI AI SOCI 

E’ un’interessante opportunità che qui si prova ad illustrare nel modo più semplice, nel tentativo di sollecitarne l’attenzione, ben sapendo che ogni caso ha una sua specificità e dovrà essere affrontato direttamente con l’interessato.

COSA RIGUARDA

ASSEGNAZIONE AI SOCI DI BENI DELLA SOCIETÀ 

Si possono assegnare i seguenti beni:

  • immobili, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
  • quando invece fossero immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10) non devono essere utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività. Ad esempio quelli dati in locazione o comodato;
  • gli immobili ad uso abitativo posseduti dall’impresa;
  • gli “immobili merce”;
  • autoveicoli, i cosiddetti beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività.

A CHI INTERESSA

DALLE SOCIETÀ AI SOCI, DALLA DITTA AL TITOLARE

I soggetti che possono utilizzare l’assegnazione agevolata ai soci sono le società di capitale e personali, sono escluse le cooperative i consorzi e gli enti non commerciali. Le società interessate non hanno limiti all’attività esercitata, né per il fatto di essere in liquidazione, né di essere non operative (le cosiddette “di comodo”).

I destinatari delle assegnazioni sono i soci, siano essi persone fisiche che giuridiche, anche non residenti in Italia iscritti o iscrivibili al libro soci o Registro imprese alla data del 30 settembre 2015.

COME SI PROCEDE

LE MODALITÀ DELL’ASSEGNAZIONE

Il trasferimento della proprietà avviene secondo le normali procedure specifiche del bene: il cosiddetto rogito per gli immobili (notaio), il passaggio di proprietà per l’auto (agenzia pratiche auto). Detto questo, il trasferimento può avvenire attraverso un atto di cessione o una vera propria vendita, il primo caso è possibile solo in presenza di riserve capienti, altrimenti è possibile solo la vendita onerosa per il socio.

La regola principale è quella che stabilisce il rispetto della parità delle condizioni ai soci, cioè, deve avvenire proporzionalmente alle quote di partecipazione detenute, e deve riguardare tutti i soci: questa par condicio può essere rispettata sia assegnando il bene in comunione fra i soci, ma anche, ad esempio, assegnando ad uno l’immobile ad altro l’equivalente in denaro.

QUANDO DEVE ESSERE REALIZZATA

Entro e non oltre il 30 giugno 2016.

Entro il 30 novembre 2016 occorre versare il 60% dell’imposta, mentre il restante 40% va versato entro il 16 giugno 2017.

QUANTO COSTA

SI PAGA UN’IMPOSTA SOSTITUTIVA dell’Irpef/Ires/Irap

Pagare le tasse, in Italia, non è mai una cosa semplice, anche quando queste vogliono essere agevolate e sostituiscono altre più onerose. (vedi nota a piè di pagina)

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è per tutti del 8%: solo le società di comodo pagano il 10,50%. Quando, a seguito dell’assegnazione, vengono annullate riserve  che non avevano pagato imposte al momento dell’accantonamento, cosiddette riserve in sospensione di imposte,  l’imposta sostitutiva su queste riserve annullate è del 13%.

L’imponibile è dato dalla differenza tra il valore normale valore di mercato, nel caso degli immobili può essere preso a riferimento il valore catastale rivalutato, e il costo fiscalmente (cioè il valore netto iscritto nel libro cespiti) riconosciuto dei beni che sono assegnati ai soci.

Oltre all’imposta sostituiva, il bene deve essere assoggettato all’IVA, secondo le specifiche regole della stessa, compresi i casi di esenzione.

Vi sono anche casi che prevedono l’assoggettamento ad Imposta di Registro (ridotta a metà) ed Imposta ipocatastali (in misura fossa); si tratta, ad esempio, di fabbricati acquistati prima del 1973.

Anche il socio potrebbe risultare debitore di imposte dirette, questo può avvenire nel caso di assegnazione con utilizzo di riserve da utili o da capitale; nel primo caso l’IRPEF è calcolata a seconda che la quota di partecipazione sia qualificata (ad esempio: imposta ordinaria sul 49,72% dell’utile corrispondente) o non qualificata (ritenuta a titolo di imposta del 26%); nel secondo caso, riserve da capitale, abbiamo due casi: il costo della partecipazione viene aumentato dell’imponibile soggetto ad imposta sostitutiva e diminuito del valore normale del bene; se la variazione è negativa, questa è tassata nei modi ordinari dell’IRPEF. La tassazione IRPEF può scattare in capo al socio anche quando il bene assegnato ha un valore maggiore dell’importo dato dalla somma del valore fiscale della quota di partecipazione aumentato dell’imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva; questa eccedenza è tassata nei modi ordinari IRPEF

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A questo punto, con l’aiuto di un professionista qualificato, si consiglia di fare una simulazione che confronti l’utilizzo di questa norma e le imposte che sarebbero dovute in caso di cessione senza questa agevolazione.

N.B.: Per contenere la lunghezza del testo e la sua auspicata semplicità è possibile che vi siano delle semplificazioni che vanno al di là della puntuale ed esaustiva interpretazione della legge in esame; si consiglia, come detto in premessa, di affrontare l’argomento con il proprio commercialista o consulente tributario.

Riferimento di legge: Art. 1, commi da 115 a 120, Legge di Stabilità-Finanziaria 2016 n.208/2015

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